Con la sentenza n. 6593 del 21 novembre 2018, il Consiglio di Stato ha chiarito che gli architetti non possono progettare opere idrauliche riferite a fiumi e corsi d’acqua, che richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Sulla questione in passato si era espresso anche il Tar Puglia.
Anche il CNI (il Consiglio nazionale degli Ingegneri) si è premurato di farlo sapere, inviando il seguente dispaccio (che si può scaricare, clickando sul seguente link):